Case, Rischi per chi vende!


IL NUOVO DECRETO SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI METTE A RISCHIO LA COMPRAVENDITA DEGLI IMMOBILI Dal 27 marzo prossimo la questione della sicurezza degli impianti deve ssere necessariamente oggetto di apposite clausole con-trattuali nelle compravendite e negli altri contratti che comportano il trasferimento di fabbricati di qualsiasi tipo.
l'ufficio legislativo del ministero dello Sviluppo economico svolge il seguente ragionamento al riguardo:
- il decreto richiede che il venditore garantisca la conformità degli impianti alle norme vigenti all'epoca in cui essi furono realizzati;
- l'obbligo di garanzia "non è mai derogabile" e "prescinde dal tempo della realizzazione degli impianti".

La posizione dello Sviluppo economico comporta che, nella contrattazione quotidiana, ogni venditore, dal 27 marzo in poi dovrebbe:
- far analizzare lo stato degli impianti da un tecnico;
- affidarsi alle doti di indagine del tecnico nell'individuare l'epoca di costruzione o di ampliamento o di modificazione dell'impianto e nel determinare se lo stato attuale dell'impianto risponda alle norme tecniche vigenti all'epoca di tali interventi impiantistici;
- naturalmente farsi carico delle relative spese di indagine tecnica.

In altri termini, secondo l'ufficio legislativo dello Sviluppo economico l'acquirente non può in alcun caso esprimere la volontà di comprare il fabbricato a prescindere da tutte queste attività di verifica e quindi esimere il venditore dal compierle.
Un simile approccio appare impercorribile nella pratica contrattuale quotidiana. Inoltre, il ministero non sembra considerare che, se l'obbligo di garanzia è «sanzionato» (come spiegano le risposte) con un obbligo di risarcimento, non si può pretendere di rendere inderogabile la garanzia quando resta rinunciabile l'azione risarcitoria.